Art. 4.
(Piano di bacino e programma degli interventi).

      1. Per il perseguimento degli obiettivi previsti dall'articolo 1, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato adotta il piano di

 

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bacino, da aggiornare ogni cinque anni, secondo le modalità di cui all'articolo 2, approva il primo programma triennale e annuale degli interventi ad esso coerente e provvede alla ripartizione per priorità e per settori delle risorse disponibili.
      2. Il piano di bacino adottato è pubblicato il giorno stesso nel Bollettino Ufficiale della regione Veneto, nonché nell'albo pretorio dei comuni indicati all'articolo 1, comma 13. Entro due mesi dalla data della pubblicazione, chiunque può presentare osservazioni al piano che è successivamente approvato in via definitiva.
      3. In sede di prima applicazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato approva gli indirizzi generali per la redazione del piano di bacino e del programma degli interventi, nonché il primo programma annuale degli interventi e provvede alla relativa ripartizione delle risorse.
      4. È istituito presso il Magistrato alle acque di Venezia l'ufficio di piano che ha lo scopo di:

          a) predisporre e aggiornare il piano di bacino secondo le modalità di cui all'articolo 2;

          b) predisporre e aggiornare periodicamente il programma degli interventi;

          c) fissare i tempi di attuazione degli interventi in rapporto alle priorità decise dal Comitato, sulla base di programmi triennali di attuazione;

          d) porre in essere studi, ricerche e sperimentazioni riguardanti le opere necessarie alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna nonché, nei casi in cui il Comitato lo ritenga necessario, progettare parte delle opere individuate dal programma degli interventi;

          e) provvedere alla raccolta e all'elaborazione dei dati e alla loro divulgazione al pubblico.

      5. La pianta organica dell'ufficio di piano è definita dal Comitato. Il relativo personale è reclutato attraverso appositi

 

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concorsi o il comando di personale qualificato proveniente dagli enti locali e da altri enti pubblici, nonché mediante il conferimento di incarichi di esperti anche esterni alla pubblica amministrazione. La composizione dell'ufficio dovrà comunque assicurare la presenza delle competenze disciplinari necessarie all'espletamento dei compiti definiti dalla presente legge; in ogni caso dovranno essere rappresentate le competenze pianificatorie, programmatorie, geomorfologiche e sedimentologiche, idrauliche, ecologiche, biologiche, botaniche, paesaggistiche, chimiche, tecnologiche, giuridiche e amministrative. A tale fine, sono in particolare trasferiti all'ufficio di piano il personale del Magistrato alle acque già addetto alla gestione delle leggi speciali per Venezia, il sistema informativo predisposto per i dati e le elaborazioni sulla salvaguardia di Venezia e della laguna, nonché il personale e le attrezzature del sistema di coordinamento e di controllo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 360, e successive modificazioni.
      6. L'ufficio di piano è diretto da un dirigente di comprovate esperienze nelle materie oggetto della presente legge, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il sindaco di Venezia e con il presidente della regione Veneto.
      7. Per la costituzione e il funzionamento dell'ufficio di piano si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.